Legale
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In primo piano
Disposizioni in materia di agenda digitale
1.
Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'Istat (art. 1)
Nellʼottica di promuovere, da parte dello Stato, lo sviluppo della cultura digitale, nonché la ricerca ed innovazione tecno-
logica, la legge di conversione specifica i contenuti della relazione che il Governo si impegna a presentare annualmente alle
Commissioni parlamentari.
La “relazione sullo stato di attuazione dellʼAgenda digitale italiana”, infatti, illustrerà lʼimpiego di ogni finanziamento e dei
relativi interventi, in coerenza con le indicazioni sancite a livello europeo. La prima relazione prodotta dal Governo descriverà il
progetto complessivo di attuazione dellʼAgenda digitale italiana, le sue strategie e gli obiettivi da raggiungere.
2.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14)
Rispetto al Dl n.179/2012, la legge di conversione prevede le seguenti modifiche:
-
al comma 1 la norma prevede che, in fase di attuazione del completamento del Piano nazionale della banda larga, si tenga
conto “delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa”;
-
dopo il comma 2 viene inserito il comma 2 bis che stabilisce che un regolamento adottato dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico definirà, entro 60 giorni dallʼentrata in vigore della legge di conversione, misure e modalità dʼintervento a carico degli
operatori di telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze di banda degli 800 MHz sugli impianti di ricezione
Tv; i relativi interventi saranno finanziati da un fondo costituito dagli operatori telecomunicazioni assegnatari delle frequenze, i
cui parametri e relativa contribuzione saranno definiti secondo principi di trasparenza e proporzionalità. Lʼimporto di tali contri-
buti sarà rimodulato trimestralmente dal ministero sulla base dei costi di intervento sostenuti e rendicontati dai singoli opera-
tori.
-
al comma 3 si specifica che, nei lavori di scavo per le infrastrutture a banda larga dovranno essere utilizzati in primo luogo gli
scavi già in uso per i sottoservizi;
-
al comma 7, viene previsto lʼobbligo per lʼoperatore di comunicazione (che ha accesso alle parti comuni degli edifici per i col-
legamenti e le manutenzioni) di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili alla condizione ante intervento,
nonché di accollarsi gli oneri di eventuali danni arrecati;
-
viene, poi, inserito il comma 10 bis; esso stabilisce che gli utenti titolari di sim (schede elettroniche) abilitate solo al traffico
telematico o che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate o punti di accesso wi-fi possono essere identificati e registrati
anche in via indiretta, con sistemi di riconoscimento via sms o carte di pagamento nominative. Norme di maggiore dettaglio
potranno essere demandate ad un decreto del ministro dellʼInterno di concerto con il ministero dello Sviluppo economico.
3.
Comunità intelligenti (art. 20)
La legge di conversione, con le integrazioni apportate, ha modificato, in sede di conversione, aumentandolo da 9 a 11,
il numero dei componenti del comitato tecnico delle comunità intelligenti (ossia “comunità” attraverso le quali, condividendo
conoscenza, contenuti, progetti, si possono realizzare forme nuove di servizi per la convivenza e lʼinterazione sociale).
Il direttore dellʼAgenzia per lʼItalia digitale infatti ha lʼincarico di scegliere sei membri, di cui tre (mentre in precedenza
era uno), dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative.
Altresì, nella definizione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, tra le componenti - oltre al catalogo del
riuso dei sistemi e delle applicazioni, al catalogo dei dati e dei servizi informativi, al il sistema di monitoraggio - viene inserito
anche il catalogo dei dati geografici, territoriali e ambientali, acquisiti da satelliti, da aerei e dal suolo, e resi disponibili per tutti i
potenziali utilizzatori nazionali, nei limiti della sicurezza nazionale, dati la cui raccolta è curata dall'Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale (Ispra).
Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni e del catalogo dei dati e dei servizi infor-
mativi, lʼAgenzia per lʼItalia digitale potrà riutilizzare informazioni e servizi già previsti per altre finalità, come quelli del sistema
pubblico di connettività (l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, e la diffusio-
ne del patrimonio informativo e dei dati della Pa, necessarie per assicurare l'interoperabilità dei sistemi).
Si rileva, inoltre, che allʼarticolo viene aggiunto il comma 20 bis che modifica lʼart. 20, comma 3, del decreto Sviluppo (n.
83/2012,
convertito in l. 134/2012), relativo alle funzioni dellʼAgenzia per lʼItalia digitale. Con la nuova disposizione viene inseri-
to lʼIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellʼinformazione tra gli enti che effettuano studi e analisi ai fini di