Beni locati per una parte del periodo di imposta
Lʼ Agenzia delle Entrate ha precisato che la tassazione dei redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili per una parte del
periodo di imposta, per i quali il contribuente opti per la "cedolare secca", non dà luogo a problemi in quanto basta dividere il
periodo di imposta tra la parte in cui l'immobile non è locato, con applicazione delle regole Irpef, e la parte in cui l'immobile è
locato, con applicazione delle regole della “cedolare secca”.
In tal caso, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di
imposta in cui l'immobile non è locato.
Nell'ipotesi in cui il contribuente non opti per la "cedolare secca" o non sia possibile optare per tale imposta sostitutiva, le regole
di determinazione del reddito dei fabbricati ai fini Irpef prevedono:
il confronto tra la rendita catastale rivalutata ed il canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo alla parte del periodo
di imposta in cui l'immobile è locato);
il concorso al reddito del canone di locazione se superiore alla rendita.
L'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in
cui l'immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario riveniente dall'immobile locato è soggetto all'Irpef ed
alle relative addizionali calcolate con le regole ordinarie.
Locazione di parte dell'abitazione principale
Circa la locazione di parte dell'abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tal ipotesi, si debba applicare la
sola Imu nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione
(abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la
cedolare secca).
Sono, invece, dovute sia l'Imu che l'Irpef o la cedolare secca nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della
riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia
di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Deduzione per abitazione principale
Circa la deduzione per l'abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate - riprendendo quanto già indicato dal dipartimento delle
Finanze con la circolare n. 3/DF del 2012 - nell'affrontare l'ipotesi dell'abitazione principale "parzialmente locata" per l'intero
periodo di imposta, ha confermato che nel caso in cui la rendita è pari o superiore al canone si applica la sola Imu e, quindi,
non trova spazio la deduzione Irpef per abitazione principale.
Nell'ipotesi in cui l'intera abitazione principale sia locata per una parte dell'anno, è, invece, necessario suddividere il periodo di
imposta tra la parte in cui l'abitazione stessa è locata e la parte in cui non lo è. Per la parte del periodo di imposta in cui l'immo-
bile è abitazione principale, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e la relativa deduzione non
si applica.
Immobili inagibili
Circa gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art. 13 del Dl n. 201/2011, in virtù del "prin-
cipio di sostituzione", è dovuta la sola l'Imu.
Infatti, anche se in tal caso l'Imu è dovuta in misura ridotta in quanto la base imponibile è pari al 50%, l'immobile non può,
comunque, essere considerato "esente" da Imu e, quindi, opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef.
Beni posseduti da società semplici
Per i redditi fondiari, relativi a beni non locati posseduti da società semplici, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre
considerare che:
le società semplici non sono soggetti passivi Irpef;
Tributario
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Tributi locali
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