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Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

Come noto il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (c.d. decreto “Adempimenti”) ha introdotto misure di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 16 della Legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) dirette:

  • a razionalizzare e ridurre gli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo;
  • ad armonizzare i termini degli adempimenti tributari, compresi quelli dichiarativi e di versamento, semplificando la modulistica prescritta per i relativi adempimenti.

Con la circolare n. 8/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali.

Con la circolare in esame, sono state fornite le istruzioni operative in relazione alle altre misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal decreto Adempimenti, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Semplificazioni relative ai pagamenti

Sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.

In particolare, è previsto:

  • il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
  • l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto.

Infatti, viene fissata per l’IVA periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.

Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:

  • per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future;
  • l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico. L’obiettivo è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato.

Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione.

Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale. Le scadenze di trasmissione sono:

  • il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Tale adempimento può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Rafforzamento dei servizi digitali

Gli incentivi al miglioramento, da parte dell’Agenzia delle entrate, e all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni software messi a disposizione, passano attraverso:

  • l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia delle entrate sia per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario;
  • il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento;
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internetdell’Agenzia delle entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano;
  • l’implementazione di soluzioni softwareche possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali.

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

  • 1° agosto - 31 agosto;
  • 1° dicembre - 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

(Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 2 maggio 2024)


07/05/24