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Conciliazioni valide solo se firmate nelle sedi e con le Parti firmatarie dei CCNL applicati

Con nota prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016 e n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'espletamento della procedura di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.. 

Il Ministero ha precisato che in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, la Direzione Territoriale del Lavoro deve verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'art. 411, comma 3, c.p.c. - anche il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall'art. 412 ter c.p.c., e il grado di rappresentatività del soggetto sindacale. 

A tale proposito si ricorda che i contratti collettivi del sistema Confcommercio prevedono già specifiche procedure in materia, nell'ambito delle quali i soggetti attuatori per parte dei lavoratori posseggono già i requisiti richiamati nelle due note ministeriali, in quanto facenti capo a organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che disciplinano i rapporti in questione. 

Pertanto, per l'utile espletamento dell'attività di deposito dei verbali ex art. 411 c.p.c., è necessario che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle sedi e delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il soggetto sindacale deve dunque risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività. 

Conseguentemente, i verbali di conciliazione sottoscritti dalle aziende che applicano il CCNL per i dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi e il CCNL per i dipendenti del settore Turismo hanno validità esclusivamente se siglati nelle sedi sindacali (Commissione di conciliazione EBITER Milano ed EBTPE ecc.) e con le procedure definite dai CCNL stessi. 

I verbali sottoscritti in altre sedi (per es. sedi sindacali) e con Associazioni diverse da quelle firmatarie dei CCNL applicati, sono privi dei requisiti di legittimità richiesti dall’art. 412-ter c.p.c. come riconfermati dalla nota ministeriale prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla
Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
Area Relazioni Sindacali Commercio Turismo Servizi
Tel. 02.7750314
sindacale@unione.milano.it

 

Nota Confcommercio
Nota Ministero del Lavoro n. 5199/16
Nota Ministero del Lavoro n. 5755/16

 


 
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