Sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale dellʼ11 ottobre 2012,
recante: “Liquidazione dellʼIva secondo la contabilità di cassa ai sensi dellʼart. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 21 novembre 2012, recante: ”Individuazione delle
modalità di esercizio dellʼopzione per il regime dellʼIva per cassa di cui allʼarticolo 32-bis del decreto legge 22 giugno
2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134“.
Si ricorda che lʼart. 32-bis, comma 1 del Dl n. 83/2012, convertito dalla L n.134/2012, stabilisce che per le cessio-
ni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate da soggetti passivi Iva con volume dʼaffari non superiore a due milioni
di euro nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nellʼesercizio di impresa, arte o professione, lʼIva diviene
esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (“regime Iva per cassa”) (per un esame completo vedi ns.
circ. n. 91/2012).
Le modalità applicative e la data di decorrenza del suddetto nuovo regime erano subordinate allʼemanazione di
un apposito decreto del ministro dellʼEconomia e delle Finanze.
Con il decreto in esame il ministro dellʼEconomia e delle Finanze ha dato attuazione alle disposizioni contenute
nel citato articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, dalla legge n. 134/2012.
Qui di seguito si analizza il contenuto del decreto di cui allʼoggetto.
Presupposti per lʼapplicazione della liquidazione Iva per cassa
I soggetti che nellʼanno solare precedente hanno realizzato un volume dʼaffari non superiore a 2 milioni di euro
possono optare per la liquidazione dellʼIva per cassa; in caso di inizio di attività possono esercitare la stessa opzione
anche le imprese che prevedono di realizzare un volume dʼaffari non superiore a 2 milioni di euro.
Per tali soggetti lʼIva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari
o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile allʼatto del pagamento dei relativi corrispettivi; continuano a
seguire invece le regole ordinarie le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti diversi, quali ad esempio i consuma-
tori finali.
Lʼimposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dellʼoperazione, salvo che il
cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Per i soggetti che esercitano lʼopzione per il “regime Iva per cassa”, il diritto alla detrazione dellʼIva relativa agli
acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto che ha optato per “lʼIva per cassa”, il diritto
alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dellʼoperazione.
Si precisa tuttavia che, se il cessionario o committente dellʼoperazione ha a sua volta esercitato lʼopzione per la
liquidazione dellʼIva per cassa, il diritto alla detrazione spetterà come detto solo allʼatto del pagamento del relativo corri-
spettivo.
Ai fini del calcolo del volume dʼaffari devono essere considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al
regime dellʼIva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad Iva secondo il
meccanismo dellʼinversione contabile, vd. punto successivo).
Operazioni attive escluse dalla liquidazione dellʼIva secondo la contabilità di cassa
Sono escluse dalla disciplina dellʼIva per cassa:
a) le operazioni effettuate dai soggetti nellʼambito di regimi speciali di determinazione dellʼimposta sul valore aggiunto
(
vedi, per esempio, artt. 34 e 74 del Dpr n. 633/1972); il regime dellʼIva per cassa potrà tuttavia essere adottato per le
operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dellʼIva, da soggetti che, previa separazione dellʼattività ai
sensi dellʼarticolo 36 del Dpr n. 633/1972, applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario.
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nellʼesercizio dʼimpre-
se, arti o professioni;
Tributario
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Imposte indirette